La Suprema Corte, ritornando sulla complessa questione della responsabilità dei sanitari, ha stabilito che la mancata comunicazione al paziente di una tecnica chirurgica innovativa, in alternativa ad una obsoleta, non rende automaticamente il medico responsabile dei danni subiti dal paziente.
Invero, con la pronuncia in commento, la Corte ha affermato il principio per il quale: “deve sussistere un nesso di causalità tra l’omessa informazione e il conseguente danno subito dal paziente“.
Il caso in questione riguardava un paziente che era stato sottoposto ad intervento chirurgico per l’asportazione di un aneurisma dell’aorta addominale, comportando un danno permanente e la necessità di una continua terapia parenterale.
Il tribunale di primo grado si era pronunciato a favore del paziente, ritenendo che le complicanze fossero dovute all’obsoleta tecnica chirurgica utilizzata.
Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice del precedente grado non avesse stabilito un nesso di causalità tra la mancata informazione al paziente della tecnica alternativa e il danno che ne derivava, sottolineanado che il nesso di causalità deve essere determinato da un giudizio logico di probabilità, tenendo conto delle scelte che il paziente avrebbe compiuto se adeguatamente informato.
Conclude la Corte di Cassazione, cassando la sentenza con rinvio, sostenendo che: “è mancato l’accertamento della causalità della colpa, ossia dello specifico nesso causale tra la violazione della regola cautelare e l’evento dannoso”.
Cassazione sentenza n. 1936/2023