In sintesi si riporta un breve estratto del provvedimento reso dal CNF in materia di violazione dell’art. 48 del CDF
Nella sentenza pubblicata sul sito del codice deontologico il 13 aprile 2023 (n. 221/22), il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha ricordato che: “la violazione del divieto di produrre in giudizio la corrispondenza riservata tra colleghi, previsto dall’art. 48 del Codice Deontologico Forense (CDF), costituisce un illecito deontologico di carattere istantaneo, che si consuma al momento della produzione in giudizio della corrispondenza stessa”.
Nel caso in questione, un’avvocatessa aveva prodotto in giudizio un fax contenente una proposta transattiva in nome e per conto della controparte, che aveva la dicitura “riservato non producibile in giudizio“. Nonostante la professionista avesse sostenuto di non aver notato la dicitura a causa di problemi di vista, il CNF ha ritenuto provato che la professionista avesse avuto coscienza e volontà di produrre il fax in giudizio, configurando una violazione dell’art. 48 del CDF.
La Sezione Giudicante ha inflitto all’avvocatessa la sanzione attenuata dell’avvertimento.
Il CNF ha rigettato il ricorso della professionista, ma ha dichiarato l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare ricordando che l’azione deontologica in parola è “di carattere istantaneo, si consuma ed esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi” per cui è dalla data della commissione del fatto che inizia a decorrere il termine prescrizionale che, nel caso di specie, essendo la vicenda successiva all’entrata in vigore della l. n. 247/2012 “è pari a 6 anni dal fatto e, in presenza di atti interruttivi, tale termine non può essere prolungato di oltre un quarto”. In nessun caso, quindi, “il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi” (v. Cass. Sez. Unite n. 23746 del 28.10.2020).