La Corte di Cassazione ha stabilito che la garanzia contro i vizi di cui all’articolo 1495 del Codice Civile italiano si prescrive dopo un dalla consegna del bene, indipendentemente dalla scoperta dei difetti. La decisione è stata presa in relazione a un caso che coinvolgeva un’impresa di costruzioni e gli acquirenti di un immobile che chiedevano un risarcimento per i difetti scoperti dopo l’acquisto. Sebbene i difetti fossero stati denunciati al momento della vendita, non erano stati risolti al momento del trasferimento dell’immobile e nuovi difetti erano stati scoperti successivamente. La Corte ha stabilito che i difetti riconosciuti e accettati al momento dell’acquisto sono soggetti a una prescrizione decennale. Difatti, “il riconoscimento dell’esistenza dei vizi e l’assunzione dell’obbligo di rimozione degli stessi contestualmente all’atto di compravendita, costituisce, alla stregua dei principi generali valevoli per qualsiasi contratto, fonte di un’autonoma obbligazione, la quale si affianca all’originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, tale obbligazione, pertanto, è sottoposta non già ai termini di prescrizione e decadenza previsti per quella di garanzia, ma all’ordinario termine di prescrizione decennale contemplato per l’inadempimento contrattuale” (cfr. Cass. n. 62/2018). Quanto ai vizi emersi successivamente alla stipula del contratto la Corte di merito, invece, non ha fatto corretta applicazione del principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e che la S.C. ribadisce, secondo cui “in tema di compravendita, l’azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c. c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio” (cfr. Cass. n. 11037/2017).
Corte di Cassazione sent. n. 3926/2023